Associazione Asso è…

La Strada Ci Insegna ODV 

Organizzazione di Volontariato

----- ----- ----- STATUTO ----- ----- -----


ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

 

1.       E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione avente la seguente denominazione: “Associazione Asso è… La Strada Ci Insegna ODV”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Napoli , in via Ponti Rossi 186 e con durata illimitata.

2.       L’associazione opera prevalentemente sul territorio Napoli e Provincia.

3.       Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

 

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

 

1.       L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a)       interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b)     educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c)       interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

d)     organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e)       organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

f)       formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g)     organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

h)     beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

i)       promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

j)       promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

k)     cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

 

2.       Nello specifico l’associazione intende:

·         elaborare, promuovere, realizzare progetti e iniziative socio - educative a favore di minori in particolare situazione di disagio e delle loro famiglie.

·         stabilire rapporti capaci di educare e fare crescere i ragazzi in situazioni di particolare disagio attraverso iniziative di animazione sociale ed integrazione

·         promuove e, se necessario, organizzare iniziative atte a fronteggiare la dispersione scolastica a favore di bambini con problemi di scolarizzazione svolgendo con loro compiti ed eventuali programmi di recupero, e soprattutto risvegliando nei ragazzi un atteggiamento positivo nei confronti della scuola e dell'apprendimento culturale.

·         di migliorare la qualità della vita con iniziative concrete per la tutela dei diritti sociali a   partire da quelli dei soggetti deboli ed emarginati con interventi atti a eliminare l'esclusione sociale

·         prestare attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio e spendersi per la
diffusione tra i cittadini della coscienza solidaristica ed i principi della cittadinanza
attiva.

·         L'organizzazione potrà organizzare convegni e seminari nonché manifestazioni ed iniziative varie sui temi che gli sono propri.

3.       L’associazione potrà esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

4.       L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

5.       L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

 

1.       Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2.       Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3.       Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

      l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

      la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

4.       Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5.       La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

6.       Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7.       Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

8.       Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

 

1.       Gli associati hanno il diritto di:

      eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

      essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

      frequentare i locali dell’associazione;

      partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

      concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

      essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

      prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

 

2.       Gli associati hanno l’obbligo di:

      rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

      svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

      versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

 

 

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

 

1.       La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2.       L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3.       L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.

4.       E’ considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.

5.       L’associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all’interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l’escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l’esclusione sia decisa dall’Assemblea ordinaria. In tal caso l’Assemblea decide sull’esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.

6.       La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all’Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.

7.       Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

8.       I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

9.       Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

10.   Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

 

ART. 6

(Organi)

 

1.       Sono organi dell’associazione:

      l’Assemblea;

      il Consiglio Direttivo;

      il Presidente;

      l’Organo di controllo (se nominato);

      Revisione legale dei conti (se nominato);

2.       Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 

ART. 7

(Assemblea)

 

1.       Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

2.       Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l’articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

3.       Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

4.       La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita (anche mezzo mail) o affissa in bacheca nella sede legale almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.

5.       L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

6.       L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.       L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

      nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

      approva il bilancio di esercizio;

      delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

      delibera sulla esclusione degli associati;

      delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

      approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

      delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

      delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8.       L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

9.       L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

10.   Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.   Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

 

1.       Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2.       Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

3.       In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

      Elegge il Presidente;

      eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

      formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

      predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;

      predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

      deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

      deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

      stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

      curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

4.       Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall’Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

5.       Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

6.       Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

7.       Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

8.       Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

9.       Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

 

 

ART. 9

(Presidente)

 

1.       Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

2.       Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3.       Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4.       Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

5.       Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

ART. 10

(Organo di controllo)

 

1.       L’Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2.       I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3.       L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4.       I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ART. 11

(Patrimonio)

 

1.       Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

(Divieto di distribuzione degli utili)

 

1.       L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

(Risorse economiche)

 

1.       L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

      quote associative

      contributi pubblici e privati

      donazioni e lasciti testamentari

      rendite patrimoniali

      proventi da attività di raccolta fondi

      attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore)

2.       Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

 

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

 

1.       L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2.       Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

 

 

ART. 15

(Libri)

 

1.       L’associazione deve tenere i seguenti libri:

      libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

      registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

      libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

      libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

      il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l’organo);

      il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono (se previsto l’organo).

2.       Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

 

ART. 16

(Volontari)

 

1.       I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2.       La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.       L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4.       Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5.       Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

6.       La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

7.       L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

 

ART. 17

(Lavoratori)

 

1.       L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

2.       In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

 

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

 

1.       In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2.       L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

 

ART. 21

(Rinvio)

 

1.       Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.  

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea